Art. 3.
(Conferenza tecnica).

      1. L'Agenzia è dotata di una conferenza tecnica, composta dal direttore dell'Agenzia, che la presiede, dai responsabili degli uffici tecnici, da un avvocato dello Stato designato dall'Avvocatura generale dello Stato e da tre membri esterni esperti negli ambiti di attività dell'Agenzia, nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su proposta del direttore dell'Agenzia.
      2. Gli oneri relativi al funzionamento della conferenza tecnica sono a carico del bilancio dell'Agenzia.

 

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